La seconda aggiudicazione non meramente confermativa della prima va autonomamente impugnata
10 Ottobre 2016
La sentenza afferma che, ove l'Amministrazione disponga, all'esito della pronuncia cautelare, un ulteriore ed autonomo procedimento istruttorio e di una diversa e specifica valutazione dell'offerta, una seconda aggiudicazione in favore dell'operatore economico già risultato, in precedenza, aggiudicatario, detta nuova aggiudicazione non è meramente confermativa della prima, già oggetto d'impugnazione, ma ha autonoma efficacia lesiva. Essa, dunque, pena l'improcedibilità del gravame originario, deve essere autonomamente impugnata (se del caso, con motivi aggiunti; cfr., tra gli altri, Cons. St., Sez. V, 1° aprile 2015, n. 1714; Sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7586). L'omessa impugnazione della nuova aggiudicazione, secondo i giudici, pregiudica, inoltre, l'interesse della società ricorrente all'affidamento del servizio che, data la natura impugnatoria del ricorso, va apprezzato in relazione al singolo atto contestato, prima ancora che con riferimento al bene della vita conteso. Ne segue che, nel caso in cui non sia stato contestato l'autonomo e secondo atto di aggiudicazione, l'interesse medesimo non è suscettibile nemmeno di trovare ristoro sul piano risarcitorio: secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato richiamato dalla sentenza, infatti, nessuna utilità consegue alla pronuncia d'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse conseguente alla mancata impugnazione dell'atto lesivo (in termini da ultimo, Cons. St., Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332; Id, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1822). |