Sull’art. 83, comma 2, d.lgs. n. 163/2016

Redazione Scientifica
10 Gennaio 2017

L'art. 83, comma 2, d. lgs. n. 163 del 2006 non esclude che...

L'art. 83, comma 2, d. lgs. n. 163 del 2006 non esclude che l'Amministrazione, al fine di garantire che l'affidamento del servizio avvenga in favore di offerte che presentino, sotto il profilo tecnico, una qualità particolarmente significativa, possa fissare una soglia di sbarramento, anche molto elevata, al di sotto della quale il servizio stesso non può essere aggiudicato (la giurisprudenza, in proposito, ha ammesso la censurabilità di una previsione di soglia che sia prossima al punteggio massimo, ma ha ritenuto, per converso, di escludere che una soglia fissata in corrispondenza del 71,42% del massimo assegnabile all'offerta tecnica integri la condizione patologica predetta, così come ha reputato legittimi sbarramenti fissati, rispettivamente, a punti 28 su 40, pari a un valore del 70% e a punti 45 su 60, pari al 75%); pertanto, legittimamente la lex specialis fissa, come nella specie, un punteggio complessivo di 40 ed una soglia di sbarramento di 28.

Non è illogica né irragionevole o contraria all'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 la scelta di fissare soglie di sbarramento per ogni singolo sottocriterio di valutazione.

La verifica dell'appropriatezza di un valore di soglia non può essere fatta dipendere da una valutazione ex post, anche perché sono numerosi i fattori suscettibili di influenzare il numero dei concorrenti che riescano a superare la soglia e ad accedere alla fase successiva (come il numero iniziale dei concorrenti, la qualità tecnica delle loro offerte, ecc.), sicché neanche la circostanza che in una data procedura un solo concorrente sia riuscito a superare la soglia fissata costituisce di per sé indice di una patologia.

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