Composizione della commissione di gara e incompatibilità

Benedetta Valcastelli
11 Febbraio 2016

Può far parte di una commissione giudicatrice di gara un soggetto che abbia partecipato alla redazione delle regole della medesima procedura selettiva?

Può far parte di una commissione giudicatrice di gara un soggetto che abbia partecipato alla redazione delle regole della medesima procedura selettiva?

Ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, «i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta». Tale previsione è volta a garantire la netta distinzione tra i soggetti che hanno definito i contenuti e le regole della procedura selettiva e quelli che ne debbono fare applicazione nella fase di valutazione delle offerte: la finalità è quella di assicurare che la valutazione dei commissari sia non solo oggettiva ma anche imparziale, cioè non influenzata dalle scelte che l'hanno preceduta, se non per ciò che è stato dedotto formalmente negli atti di gara (Cons. St., Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13). Peraltro tale principio vale anche nel caso in cui il commissario si sia limitato a redigere gli atti di gara, successivamente approvati dall'organo della stazione appaltante. La previsione di cui al comma 4 dell'art. 84, d.lgs. n. 163 del 2006 impone infatti una «rigida separazione della fase di preparazione della documentazione di gara con quella di valutazione delle offerte in essa presentate», a garanzia della neutralità del giudizio e in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi (TRGA Trentino Alto Adige, Sez. Trento, 5 gennaio 2016, n. 11).

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