Esclusione dalla gara per errore grave nell’esercizio dell’attività professionale

Benedetta Valcastelli
17 Maggio 2016

Costituisce legittima causa di esclusione dalla procedura di gara un errore commesso nei confronti di altre stazioni appaltanti?

Costituisce legittima causa di esclusione dalla procedura di gara un errore commesso nei confronti di altre stazioni appaltanti?

Sì, ai fini dell'esclusione da una procedura selettiva, rileva anche l'errore commesso nei confronti di altre stazioni appaltanti. L'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006, infatti, prevede fra le cause di esclusione sia l'aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla medesima stazione appaltante che bandisce la gara, sia l'aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. La seconda parte della norma in questione, nel riferirsi in modo generico a tutta la precedente attività professionale dell'impresa, opera quindi anche nell'ipotesi di inadempimenti concernenti prestazioni rese nei confronti di stazioni appaltanti diverse da quella che bandisce la gara, consentendo di valutare, ai fini dell'esclusione, anche i precedenti professionali e i rapporti intercorsi con amministrazioni diverse; di conseguenza, le imprese concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, le pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti, diverse da quella che ha bandito la gara che, proprio per tale ragione, normalmente non è a conoscenza di tali fatti (da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 05 maggio 2016, n. 1766; si veda anche Cons. St., Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4870; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 4 gennaio 2016, n. 10).

La giurisprudenza ha, peraltro, precisato come l'esclusione disposta a causa di un errore grave commesso dall'impresa nei confronti di altra stazione appaltante risulti legittima anche nell'ipotesi in cui nella società interessata vi sia stato, successivamente, il mutamento degli organi rappresentativi, ad esempio a seguito delle dimissioni del Presidente: le modifiche degli organi societari rappresentano infatti una fisiologica dinamica nella vita associativa, senza che ciò determini il venir meno del soggetto giuridico (Cons. St., Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 210).

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