Al vaglio della CGUE la possibilità per i syndacates dei Lloyd’s di partecipare alla gara con offerte sottoscritte dallo stesso rappresentante
10 Marzo 2017
Il TAR Calabria ha posto in dubbio la compatibilità con i principi del diritto euro-unitario e con gli artt. 101 e 102 TFUE, dell'interpretazione degli artt. 8 e 10 della Direttiva 73/239 CEE, dell'art. 32 della Direttiva 49/92/CEE, sostituiti dalla Direttiva 2009/138 CE, fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa nazionale (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 29 settembre 1998 n. 2271; Id., Marche, 26 aprile 2007 n. 649; Id., Umbria, 9 febbraio 2010 n. 60 e del parere n. 110 del 9 aprile 2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) secondo cui il rappresentante generale per l'Italia dei Lloyd's of London può sottoscrivere la domanda di partecipazione e l'offerta economica di una pluralità di syndacates senza incorrere nella violazione dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater e comma 2 del d.lgs. n. 163/2006. Il Collegio ha quindi rimesso alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale, domandando “se i principi sanciti dalla norme europee in materia di concorrenza, di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, quali l'autonomia e la segretezza delle offerte, ostino ad una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che ammette la contemporanea partecipazione a una medesima gara indetta da un'amministrazione aggiudicatrice di diversi syndacates aderenti ai Lloyd's of London, le cui offerte siano state sottoscritte da un'unica persona, Rappresentante Generale per il Paese”. |