L’acquisizione d’ufficio del DURC sana l’omessa dichiarazione del requisito di regolarità contributiva.

Ester Santoro
11 Aprile 2016

L'omessa dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) del Codice costituisce una mera carenza formale, sanabile d'ufficio dalla stazione appaltante mediante l'acquisizione del DURC, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, anche senza l'attivazione del procedimento del soccorso istruttorio

La pronuncia rigetta il ricorso avverso l'aggiudicazione a una società che non aveva dichiarato la sussistenza del requisito prescritto dall'art. 38, comma 1, lett. i) del Codice (vale a dire di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali). La ditta aggiudicataria aveva reso la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, ma, al suo interno, aveva omesso di barrare la casella inerente il requisito di regolarità contributiva. La Commissione giudicatrice aveva però ritenuto di potere supplire alla mancata dichiarazione, acquisendo d'ufficio il DURC inerente la posizione della ditta aggiudicataria, dal quale era risultata la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il TAR ha statuito la legittimità del provvedimento di aggiudicazione e del modus operandi della Commissione di gara sulla base di due argomentazioni.

In primo luogo, il Collegio ha sottolineato che, nel caso di specie, l'iniziativa della verifica d'ufficio del requisito de quo non era stata assunta discrezionalmente dall'Amministrazione, ma in osservanza dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, il quale prescrive che le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il DURC per verificare la dichiarazione sostitutiva relativa al requisito in questione.

In secondo luogo, il Collegio ha evidenziato che, in virtù della normativa introdotta dall'art. 39 del d.l. n. 90 del 2014 convertito nella l. n. 114 del 2014 (applicabile al caso di specie ed espressamente richiamata dal bando di gara), non è più consentita l'esclusione dalle procedure di gara in caso di mere carenze formali delle dichiarazioni. Più in particolare, in base alla predetta normativa, sia in caso di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, sia nelle ipotesi di incompletezza dei medesimi, la stazione appaltante deve attivare il procedimento del soccorso istruttorio. Partendo da tale considerazione, la pronuncia ha affermato che, ancorché, nel caso di specie, il meccanismo del soccorso istruttorio non sia stato attivato dalla stazione appaltante (a fronte dell'acquisizione d'ufficio del DURC), l'Amministrazione non avrebbe potuto escludere dalla gara la ditta aggiudicataria che aveva sì omesso di barrare il requisito di cui alla regolarità contributiva, ma, al contempo, aveva dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 38 c.c.p. L'omessa dichiarazione specifica in ordine al requisito de quo si traduceva, dunque, in una mera incertezza ricavabile dalla medesima dichiarazione resa dall'interessata, suscettibile solo di un chiarimento o completamento senza ulteriori conseguenze sulla procedura di gara.

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