Voci dell’offerta economica pari a zero

Benedetta Valcastelli
11 Aprile 2016

Deve essere escluso il concorrente che presenta un'offerta economica di cui alcune voci sono pari a zero?

Deve essere escluso il concorrente che presenta un'offerta economica di cui alcune voci sono pari a zero?

Sulla questione si registrano due orientamenti giurisprudenziali.

Un primo indirizzo, in ossequio al principio del favor partecipationis, ritiene ammissibile, nel caso in cui l'offerta economica presenti per alcune voci un prezzo pari a zero, che la stazione appaltante modifichi tale offerta, in modo da consentire l'applicazione della formula matematica prevista nel bando per il calcolo del punteggio da attribuire alle singole offerte (Cons. St., Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583; Cons. St., Sez. V, n. 3435 del 2007; Cons. St., Sez. VI, n. 8146 del 2004).

Un diverso indirizzo, di recente confermato dal Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. III, 01 aprile 2016, n. 1307; si veda anche Cons. St., Sez. III, 01 gennaio 2013, n. 177; Cons. St., Sez. V, 16 luglio 2010, n. 4624; ANAC , parere del 21 gennaio 2015), ritiene invece che, nell'ipotesi prospettata dal quesito, il concorrente debba essere escluso dalla procedura selettiva: ciò in quanto l'offerta economica in cui anche una sola delle sottovoci in cui risulta strutturata dalla stazione appaltante sia pari a zero, va considerata alla stregua di una “mancata offerta” non conforme alla lex specialis di gara e, pertanto, inammissibile, essendo priva di un elemento essenziale, in conformità al disposto dell'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006.

Secondo tale giurisprudenza, è dunque precluso alla commissione di gara l'intervento manipolativo sulle offerte, salvo i casi di errore materiale. La possibilità di integrare le offerte è infatti possibile solo a condizione che: a) non siano modificati i criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis; b) non sia influenzata la preparazione delle offerte; c) per il principio di parità di trattamento, non siano introdotte discriminazioni a danno dei concorrenti (Cons. St., Sez. V, 06 maggio 2015, n. 2267).

Peraltro, secondo tale giurisprudenza, anche la correzione infinitesimale di alcune voci dell'offerta, pur non comportando un sostanziale stravolgimento del suo valore economico, comporta una diversa graduatoria definitiva e pertanto non può essere ammessa.

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