Lussemburgo conferma principi già noti, specificandone l’applicazione in tema controllo sul possesso dei requisiti
11 Aprile 2016
I principi di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, enunciati all'articolo 2 direttiva 2004/18, ostano a che un'amministrazione aggiudicatrice, dopo l'apertura delle offerte presentate nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, accetti la richiesta di un operatore economico, che abbia presentato un'offerta per l'intero appalto in questione, di prendere in considerazione la sua offerta ai fini dell'assegnazione solo di determinate parti di tale appalto. |