Lussemburgo conferma principi già noti, specificandone l’applicazione nella procedura di asta elettronica
11 Aprile 2016
I principi di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, enunciati all'articolo 2 della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che richiedono l'annullamento e la ripetizione di un'asta elettronica alla quale un operatore economico che aveva presentato un'offerta ammissibile non sia stato invitato, e ciò anche se non può essere accertato che la partecipazione dell'operatore escluso avrebbe modificato l'esito dell'asta. |