Principio di immodificabilità soggettiva

Redazione Scientifica
11 Aprile 2017

Ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 163 del 2006 in caso di affitto o cessione di azienda o ramo di azienda...

Ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 163 del 2006 in caso di affitto o cessione di azienda o ramo di azienda, l'affittuario o cessionario sono ammessi alla gara previo accertamento dei requisiti, essendo all'uopo necessaria la comunicazione alla stazione appaltante dell'avvenuto contratto di fitto o cessione del ramo di azienda e l'avvenuta comprova dei requisiti.

Il Consiglio di Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8, nell'ammettere la modifica riduttiva della compagine consortile, richiede che la stessa avvenga per esigenze organizzative proprie del Consorzio, e non invece per eludere la legge di gara, ed in particolare allo scopo di evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo alla componente dell'A.T.I. o del Consorzio che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva.

Non rileva in tal senso la circostanza che si tratti di domanda di concordato in bianco, in quanto la deroga contemplata dall'art. 38, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006 è quella del concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis della legge fallimentare).

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