La clausola sociale nelle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale

Leonardo Droghini
11 Aprile 2017

Nelle procedure per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale, l'individuazione in concreto dei lavoratori da trasferire al nuovo gestore – fra quelli già adibiti al servizio oggetto di affidamento – può discendere, alternativamente, dall'accordo tra gestore uscente e lavoratori, o dall'indicazione dei lavoratori addetti al servizio effettuata dall'impresa, ma mai da un'iniziativa dell'ente affidante che si trova in posizione di estraneità rispetto al rapporto fra l'impresa e i suoi dipendenti. La difficoltà di operare tale trasferimento non può in ogni caso ostacolare lo svolgimento della procedura del nuovo affidamento del servizio.

Con la sentenza in epigrafe il TAR si pronuncia sulla legittimità della clausola sociale contenuta in un bando avente ad oggetto la procedura per l'affidamento in concessione dei servizi di TPL in Toscana.

La clausola sociale prevedeva un obbligo di riassorbimento a carico del nuovo concessionario di solo una parte del personale già impiegato nel servizio ed in un numero inferiore rispetto a quanto emerso nell'istruttoria condotta dalla Città Metropolitana. In base alla prospettazione del ricorrente, la clausola contrasterebbe con varie disposizioni di legge, tra cui gli artt. 18 e 18-bis, l. reg. 31 luglio 1998, n. 42, i quali prevedono che nell'ipotesi di subingresso di un nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico locale, il gestore uscente deve trasferire al subentrante tutto il personale indicato dall'ente affidante all'esito di una ricognizione che ha l'obiettivo di assicurare la piena tutela occupazionale.

Il TAR, respingendo la censura, chiarisce che per poter operare, il meccanismo necessita che venga individuato il personale impiegato nel servizio oggetto del subingresso. L'individuazione non può che competere all'impresa uscente, nel contraddittorio con i sindacati rappresentativi dei lavoratori; salvo ricorrersi, nell'ipotesi di mancato accordo fra impresa e sindacati (come avvenuto nella fattispecie), alla definitiva approvazione della ricognizione eseguita dall'ente affidante, se del caso selezionando il personale da trasferire sulla base di criteri predeterminati.

Ha aggiunto il TAR che nella specie l'utilizzo, da parte dell'impresa uscente, di un criterio di programmazione turnaria del personale nei diversi servizi di trasporto affidati in ambito regionale, piuttosto che la stabile utilizzazione di alcuni dipendenti al solo servizio nei lotti deboli, rappresenta una insindacabile prerogativa aziendale la quale, tuttavia, non può costituire il presupposto per trasferire sull'amministrazione l'onere di individuare il personale da trasferire e di disporne coattivamente il trasferimento al nuovo gestore. Infatti, l'art. 18-bis, l. reg. n. 42 del 1998 facoltizza al più l'ente affidante a operare una scelta fra i dipendenti già individuati dal gestore uscente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non raggiunga alcun accordo con le rappresentanze sindacali.

In altre parole, l'individuazione in concreto dei lavoratori da trasferire – fra quelli già adibiti al servizio oggetto di affidamento, secondo il criterio di imputazione contabile fatto proprio dall'Autorità di regolazione – può discendere, alternativamente, dall'accordo fra gestore uscente e lavoratori, ovvero dall'indicazione dei lavoratori addetti al servizio effettuata dall'impresa, ma mai da un'iniziativa dell'ente affidante, che si trova in posizione di estraneità/indifferenza rispetto al rapporto fra l'impresa e i suoi dipendenti.

In conclusione, la decisione dell'amministrazione resistente di limitare il numero dei dipendenti da trasferire al nuovo gestore, con esclusione di quelli della società ricorrente, è l'inevitabile conseguenza della mancata composizione dei rapporti fra la società stessa e il suo personale, circostanza che non può essere scaricata sull'amministrazione procedente.

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