Presupposti di iscrizione nel casellario informatico: dichiarazioni mendaci per l’attestazione SOA

Federica Moschella
10 Maggio 2016

Gli operatori economici impegnati nel settore dei pubblici appalti, al fine di garantire l'affidabilità e la sicurezza richiesta, devono adempiere con la massima diligenza gli oneri dichiarativi, funzionali all'acquisizione delle attestazioni di qualificazione utili alla partecipazione alle gare, in quanto la sensibilità e il rango elevato degli interessi in gioco implica l'impiego della diligenza professionale corrispondente a quella di matrice civilistica da parte dei soggetti contraenti con l'Amministrazione. A tutela dei suddetti principi, l'art. 40, comma 9-quater, d.lgs. n. 163 del 2006 prevede un meccanismo sanzionatorio per le ipotesi di dichiarazioni mendaci rese con dolo o colpa grave.

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente affermato che in relazione all'applicazione della iscrizione di una società nel casellario informatico, non sussiste (ovviamente) alcun onere di previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241 del 1990, trattandosi di procedimento che viene attivato ad iniziativa discrezionale ed officiosa di ANAC una volta che detta Autorità abbia ricevuto la segnalazione da parte della SOA.

Nel merito, la sentenza rileva che gli operatori economici, impegnati nel settore dei pubblici appalti, devono adempiere con massima diligenza gli oneri dichiarativi funzionali all'acquisizione delle attestazioni di qualificazione utili alla partecipazione alle gare. Atteso che gli interessi in gioco – ossia la sicurezza degli appalti pubblici e la verifica dell'affidabilità dei soggetti contraenti della Amministrazione – sono particolarmente sensibili e di rango elevato, secondo il Collegio, appare del tutto ragionevole richiedere un canone di diligenza massima (corrispondente alla diligenza professionale di matrice civilistica) nei candidati che partecipano (o che aspirano a partecipare) ai procedimenti selettivi per l'affidamento di commesse pubbliche.

Costituisce pertanto corollario di tale principio il meccanismo sanzionatorio per le ipotesi di dichiarazioni mendaci rese con dolo o colpa grave (art. 40, comma 9-quater, d.lgs. n. 163 del 2006).

Nel caso di specie, a fronte della non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dalla società appellante – al fine di attestare alla SOA la propria regolarità fiscale (l'omissione ha riguardato nello specifico l'intervenuta notifica di tre cartelle di pagamento per debiti d'imposta) – l'ANAC ne disponeva l'iscrizione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del Codice del 2006 per la durata di otto mesi. Precisa poi la Sezione che la circostanza che la stessa società si sarebbe premurata di definire ogni pendenza con l'amministrazione finanziaria – ottenendo uno sgravio per un cartella esattoriale ed accedendo per altro debito al beneficio della rateizzazione del dovuto – invece di smentire, casomai confermava la grave omissione dichiarativa posta a base della contestata sanzione, né elideva il requisito della colpa grave che correttamente era stato ritenuto sussistente dall'Autorità, avuto riguardo ai significativi importi di almeno due dei debiti tributari oggetto di ingiunzione di pagamento e della particolare qualificazione professionale del dichiarante (trattandosi, al di là dell'età anagrafica avanzata, del legale rappresentante di una società di capitali candidata a partecipare a gare per l'affidamento di contratti pubblici).

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