Condizioni e limiti dei ricorsi cumulativi
11 Maggio 2016
La sentenza si pronuncia su un ricorso proposto per l'annullamento degli atti di un procedura di gara per la fornitura di materiale di cancelleria suddivisa in lotti. La ricorrente aveva partecipato per due distinti lotti e non essendo risultata aggiudicataria ha impugnato detti atti con richiesta di risarcimento dei danni. La questione sottoposta all'esame del Consiglio di Stato ha riguardato, in via preliminare, l'ammissibilità di un ricorso cumulativo. Nella sentenza si ribadisce il principio generale secondo cui il ricorso cumulativo, di tipo oggettivo, è ammissibile ogni qualvolta sussista tra le domande proposte una connessione sul piano logico e funzionale tale da giustificare una trattazione congiunta. Con particolare riguardo all'impugnazione relativa a distinti procedimenti di gara i giudici amministrativi hanno ritenuto che il cumulo di domande sia ammesso nel caso in cui i procedimenti siano indetti dalla medesima Amministrazione, si siano svolti con le identiche regole e siano stati fatti oggetto di univoche censure (in questo senso anche Cons. St., Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5548). Nella fattispecie concreta, sono stati ritenuti sussistenti tali presupposti in quanto la procedura selettiva è stata indetta da una medesima Amministrazione, con un unico bando di gara, è stata affidata col medesimo provvedimento ed è stata fatta oggetto di censure identiche per ciascun lotto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile anche il cumulo delle domande risarcitorie, atteso che esse traevano fondamento dalla medesima illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e si sostanziavano nella richiesta di danni quantificati in identiche percentuali per ciascun lotto, oltre ad un unica richiesta per danno all'immagine. |