Illegittima l'ammissione alla gara del concorrente privo della disponibilità diretta e esclusiva del requisito tecnico organizzativo richiesto dal disciplinare

Angelica Cardi
11 Maggio 2017

È illegittima l'ammissione di un concorrente ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto di servizi in mancanza di un requisito di carattere tecnico-organizzativo prescritto dal disciplinare di gara. Il concetto di disponibilità del requisito non deve essere inteso in termini di mera possibilità dell'aggiudicatario di rivolgersi, quale cliente, ad un terzo soggetto per chiedere i servizi in questione, ma è invece necessario la disponibilità diretta e esclusiva di detto requisito.

Con la sentenza in commento, il TAR Lazio ha accolto il ricorso con il quale il RTI ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante a favore del raggruppamento aggiudicatario nonostante quest'ultimo fosse - ad avviso della ricorrente - carente di un requisito di capacità tecnica professionale richiesto dal bando di gara.

In particolare, il bando di gara, per l'affidamento di un servizio di sorveglianza sanitaria, richiedeva la disponibilità di un laboratorio generale di base con sezione tossicologica delle droghe e forense avente determinati requisiti di qualità nonché la disponibilità di un'unità mobile omologata con la quale effettuare prelievi e visite.

La ricorrente, impugnando l'aggiudicazione, contestava come sia il raggruppamento aggiudicatario sia il raggruppamento secondo classificato, pur avendo dichiarato nella domanda di partecipazione di possedere il requisito in esame, non avessero alcun rapporto di proprietà o di possesso con il laboratorio indicato né avessero dimostrato il possesso dell'unità mobile omologata con cui effettuare prelievi e visite.

Il Collegio, rilevata l'inequivocabile carenza del requisito tecnico organizzativo richiesto dal bando di gara in capo all'aggiudicataria e alla seconda classificata, ha evidenziato l'insufficienza dell'indicazione generica della possibilità di utilizzare un laboratorio appartenente a soggetti estranei alla gara.

Sul punto il Collegio ha quindi confermato il principio secondo cui il concetto di disponibilità non deve essere inteso nel senso di mera possibilità dell'aggiudicatario di rivolgersi a un terzo per lo svolgimento dei servizi richiesti dal bando di gara, ma deve essere declinato quale possibilità diretta e esclusiva di svolgere il servizio richiesto senza altrui intermediazione.

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