Sulla necessaria indicazione della terna di subappaltatori

Angelica Cardi
11 Maggio 2017

In assenza di una valida indicazione ricavabile dagli atti di gara, conforme alla prescrizione del comma 6 dell'art. 105 d.lgs. n. 50 del 2016, non può ritenersi che le offerte debbano essere corredate dell'indicazione della terna dei subappaltatori.

Con la sentenza in commento, il TAR Sicilia si è pronunciato in merito all'esclusione della società ricorrente dalla gara di appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per non aver fornito l'indicazione dei nominativi dei subappaltatori, neanche a seguito del soccorso istruttorio disposto.

L'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede, al comma 6, l'obbligatorietà dell'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando, o l'avviso con cui si indice la gara, devono prevedere tale obbligo.

Ebbene alla luce della suddetta norma, il Collegio rileva che la questione debba essere risolta, caso per caso, verificando se, nel bando di gara o nel capitolato speciale, sia stata prevista o meno l'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori.

A seguito della suddetta verifica, il Collegio accoglie il ricorso affermando che, in assenza di una valida indicazione ricavabile dagli atti di gara conforme alla prescrizione di cui all'art. 105, comma 6, d.lgs. 50 del 2016, non possa ritenersi che le domande di partecipazione alla gara di appalto debbano essere corredate dell'indicazione della terna dei subappaltatori. Ne consegue che la stazione appaltante non avrebbe dovuto disporre l'esclusione della società ricorrente per tale omissione.

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