Sull'impugnativa del bando di gara (o delle clausole di esso interpretate dalla Commissione) e sulla capacità, o meno, dei chiarimenti auto-interpretativi della Stazione appaltante di modificare, integrare o interpretare autenticamente la lex specialis

Redazione Scientifica
22 Giugno 2016

L'onere di immediata impugnazione del bando di gara o di concorso è circoscritto al caso di contestazione di clausole che siano di per sé ostative...

Per costante giurisprudenza l'onere di immediata impugnazione del bando di gara o di concorso è circoscritto al caso di contestazione di clausole che siano di per sé ostative all'ammissione dell'interessato o al più impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale.

Ove non si contestino le clausole del bando quanto, piuttosto, l'interpretazione datane dalla commissione ed i conseguenti esiti sfavorevoli è da tale momento che sorge l'interesse all'impugnazione dell'atto in questione.

I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificare il bando, né integrarlo, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica, poiché il bando, in quanto “lex specialis” predeterminata, deve essere interpretato e applicato per quello che oggettivamente prescrive, senza che possano acquisire rilevanza preclusiva atti interpretativi postumi della stazione appaltante.

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