Sui giustificativi dell’anomalia dell'offerta

Francesco Pignatiello
11 Luglio 2016

I giustificativi presentati in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta non possono trasformarsi in un'indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell'offerta economica, pena un'evidente violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrente e una grave lesione delle esigenze di stabilità ed affidabilità dell'offerta

Il TAR, dopo aver osservato che, in base alla giurisprudenza costante, il giudizio di anomalia delle offerte è ampiamente discrezionale, in quanto espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria delle valutazioni compiute dall'Amministrazione, che devono essere effettuate in modo globale e sintetico, con riguardo alla serietà dell'offerta nel suo complesso, e non con riferimento alle singole voci, ha ritenuto illegittimo il giudizio di non anomalia formulato dalla stazione appaltante, atteso che il concorrente interessato, in sede di giustificativi, ha sostanzialmente modificato la propria offerta, alterando i costi rappresentati in sede di gara, risultati, peraltro, largamente inadeguati e non motivati.

La sentenza, riscontrato che, nell'ambito del procedimento di verifica di anomalia, la società interessata ha significativamente ed illegittimamente modificato l'entità di talune voci di costo, rispetto a quanto rappresentato in sede di gara, ha ritenuto illegittimo il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante, in quanto non è ammissibile un'indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell'offerta economica: la libera rimodulazione dei giustificativi, per mezzo di una scomposizione e di una diversa ricomposizione delle voci di costo dettagliate nell'offerta originaria, implica, infatti, oltre ad un'evidente lesione delle esigenze di stabilità ed affidabilità dell'offerta, anche una grave violazione della par condicio tra i concorrenti.

La possibilità legittima di rimodulare la quantificazione delle singole voci di costo incontra il limite dell'impossibilità di giungere ad una modifica essenziale dell'offerta, come invece avvenuto nel caso di specie, in cui le variazioni sopravvenute hanno inciso in maniera rilevante, sia quantitativamente che qualitativamente, sui costi per il personale e su quelli per la sicurezza, senza, peraltro, che fosse fornita alcun adeguata motivazione in ordine alla congruità delle voci indicate, nonostante le stesse si discostassero significativamente dai valori predeterminati, rispettivamente, nelle Tabelle Ministeriali o in sede di offerta. In particolare, lo scostamento dai costi medi del lavoro indicati nelle citate tabelle può ritenersi giustificabile solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa, tanto più se si considera che il dato delle ore annue mediamente lavorate dal personale coinvolge eventi, tra cui malattie ed infortuni, che non rientrano nella disponibilità dell'impresa, e che quindi necessitano, per definizione, di una stima di carattere prudenziale.

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