Prevalenza della sostanza sulla forma ed esclusione di interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara

11 Luglio 2017

Nelle procedure di gara pubbliche, la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al loro presentatore, vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara.

La controversia in esame trae origine dall'impugnazione dell'esclusione da una procedura di gara, disposta in ragione della mancata sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante delle schede tecniche dei prodotti offerti.

Il TAR, in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che il ricorrente, pur non avendo corredato con firma digitale la scheda tecnica del prodotto offerto, aveva chiaramente manifestato la propria volontà di offrire il prodotto in questione mediante relativa indicazione in un diverso documento (firmato digitalmente) prescritto dalla lex specialis. Tale modalità, secondo il Collegio, è tale da ricondurre inequivocabilmente alla ricorrente sia il documento firmato digitalmente che le schede tecniche ad essa allegate, con l'effetto di legittimarle. E ciò in applicazione del principio secondo il quale nelle gare pubbliche, la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al loro presentatore, vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara.

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