Sulla perentorietà del termine stabilito dall’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati

11 Settembre 2017

L'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 individua un termine perentorio per comprovare il possesso dei requisiti, in quanto le esigenze di celerità e certezza del procedimento di gara, presenti nella fase conclusiva, sarebbero frustrate dall'ipotetica facoltà dell'aggiudicatario di costringere l'Amministrazione a tenere in piedi sine die per l'esame della documentazione la struttura organizzativa predisposta per la gara. La natura perentoria di tale termine esclude che possa essere accordata al concorrente la sostanziale rimessione in termini connessa all'applicazione del soccorso istruttorio.

La sentenza, dopo aver affermato che la mancata corrispondenza tra certificato e prodotto offerto equivale alla mancata presentazione della certificazione ed è dunque causa di esclusione dalla gara, si è pronunciata sulla natura del termine di cui all'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006.

Ad avviso dell'appellante, solo il termine di cui al primo comma del citato art. 48, concernente il controllo a campione, avrebbe carattere perentorio, a differenza di quello indicato nel comma successivo, riguardante la consegna dei documenti da parte dell'aggiudicatario (rispetto alla quale è sanzionata con l'esclusione soltanto la mancata comprova del possesso dei requisiti e non anche l'intempestiva produzione della documentazione richiesta).

Nel dichiarare l'infondatezza di tale assunto, il Collegio ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, nel prevedere l'obbligo dell'aggiudicatario e del secondo graduato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati entro dieci giorni, enuclea un termine perentorio.

A sostegno di tali conclusioni viene evidenziato che, diversamente opinando, le esigenze di celerità e certezza del procedimento di gara, presenti nella fase conclusiva, verrebbero frustrate dall'ipotetica facoltà dell'aggiudicatario di costringere l'Amministrazione a tenere in piedi sine die per l'esame della documentazione la struttura organizzativa predisposta per la gara (Cons. Stato, Sez. IV, 22 novembre 2016, n. 4889; Sez. V, 31 agosto 2016, n. 3753; Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 10).

La natura perentoria di tale termine ha indotto dunque il Collegio a dichiarare l'infondatezza del motivo con cui veniva dedotta la nullità delle clausole di cui agli artt. 2 e 6 del disciplinare, ove intese nel senso di prevedere la produzione dei certificati a pena di esclusione in un termine perentorio, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46 dello stesso d.lgs. n. 163 del 2006 e ad escludere altresì che potesse essere accordata al concorrente la sostanziale rimessione in termini connessa all'applicazione del soccorso istruttorio.

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