Non sussiste la legittimazione del subappaltatore ad impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto

11 Settembre 2017

Il subappaltatore non è legittimato ad impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto adottato nei confronti dell'appaltatore, ossia nei confronti del soggetto che con la presentazione della relativa istanza ha palesato il suo interesse diretto, concreto e attuale a ricorrere a questa particolare modalità di adempimento del contratto. L'interesse del subappaltatore all'esecuzione del subappalto si configura quindi come interesse di mero fatto, non azionabile né in sede procedimentale, né in sede giurisdizionale.

La sentenza ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, la domanda di annullamento del diniego di autorizzazione al subappalto proposta da parte dell'impresa subappaltatrice.

A tali conclusioni il Collegio giunge innanzitutto rilevando come nel procedimento di autorizzazione al subappalto delineato dall'art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 e dall'art. 170, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010, configurato come procedimento ad istanza di parte, l'iniziativa competa unicamente all'appaltatore.

In secondo luogo, la sentenza evidenzia come la conferma dell'insussistenza di una legittimazione del subappaltatore ad impugnare il suddetto diniego discenda altresì da ragioni dal ruolo centrale dell'appaltatore, quale soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto.

In particolare, si osserva che il diniego di subappalto, imponendo il reperimento di soluzioni alternative (in caso di non contestazione), è suscettibile di incidere proprio sulla possibilità dell'esecutore di assicurare l'esatto e il tempestivo adempimento delle proprie prestazioni.

Esclusa la sussistenza di una legittimazione del subappaltatore ad impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto adottato nei confronti dell'appaltatore, il Tar qualifica l'interesse del subappaltatore all'esecuzione del subappalto come interesse di mero fatto, non azionabile né in sede procedimentale, né in sede giurisdizionale. In altri termini, ad avviso del Collegio, l'impugnazione del diniego da parte del subappaltatore integrerebbe gli estremi di una non consentita ipotesi di sostituzione processuale, in quanto egli farebbe valere in giudizio l'interesse legittimo dell'appaltatore.

La riscontrata insussistenza di una posizione di interesse legittimo in capo alla ricorrente e la non riconducibilità della fattispecie ad alcuna materia di giurisdizione esclusiva hanno infine determinato la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

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