La valutazione di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016

Redazione Scientifica
06 Ottobre 2016

Non si rinviene, nell'art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016, una disposizione che riservi al RUP. la valutazione dell'anomalia dell'offerta, posto che anche la commissione è organo, ancorché straordinario, della stazione appaltante...

Non si rinviene, nell'art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016, una disposizione che riservi al RUP. la valutazione dell'anomalia dell'offerta, posto che anche la commissione è organo, ancorché straordinario, della stazione appaltante.

A ben vedere, peraltro, con riguardo al previgente codice dei contratti, si è affermato che «l'art. 121 del d.P.R. n. 207 del 2010 ha attribuito al r.u.p. la facoltà di scelta in ordine allo svolgimento della verifica di anomalia, potendo egli, per le gare da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, provvedere personalmente ovvero delegare la commissione aggiudicatrice, laddove questa sia già costituita ed operante, circostanza che si verifica allorquando le operazioni di gara previste nel disciplinare non sono totalmente esaurite, come nel caso di specie, posto che il riferimento alla competenza della commissione di gara e quella degli organi ordinari della stazione appaltante è segnato dalla formale chiusura della gara pubblica e che pertanto prima di tale momento è il suddetto organo temporaneo e straordinario a dover provvedere a tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa la verifica delle offerte sospette di anomalia. Il momento della formale chiusura della gara può identificarsi con quello in cui la stazione appaltante, appropriandosi degli atti posti in essere, li approva con l'aggiudicazione definitiva» (cfr. Cons. St., Sez. V, 23 giugno 2016, n. 2811).

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