Il principio di invarianza della media introdotto dall’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n.163/2006 si applica soltanto dopo l’aggiudicazione definitiva

Redazione Scientifica
12 Gennaio 2017

Il CGA, dopo avere premesso che l'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006...

Il CGA, dopo avere premesso che l'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 (come novellato dall'art. 39 d.l. n. 90 del 2014, convertito in l. n. 114 del 2014) che introduce un sub-procedimento incidentale (di soccorso istruttorio) che ha la funzione di consentire ai candidati di regolarizzare immediatamente, entro un termine perentorio breve (dieci giorni), i documenti richiesti (dal bando e dalla legislazione di settore) a corredo delle offerte; e ciò per l'effetto di “cristallizzare” (e cioè di “fissare” definitivamente, una volta per tutte) la platea dei concorrenti ammessi e, conseguentemente, il numero delle offerte sulle quali basare il calcolo (delle medie) ai fini della verifica di eventuali anomalie delle stesse, ha statuito – che il momento “conclusivo” della fase in questione (momento a decorrere dal quale “scatta” il meccanismo di invarianza della media) coincida (debba e possa coincidere) con quello della pronunzia dell'aggiudicazione definitiva; e che pertanto a decorrere da tale momento soltanto non sia più possibile rettificare alcun calcolo o riformulare alcuna media. Ciò, posto che la fase del controllo e delle verifiche (in ordine alla completezza e validità della documentazione posta a corredo delle offerte) non può ritenersi formalmente esaurita – all'evidenza – finchè non venga pronunziata l'aggiudicazione definitiva.

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