Sulla distinzione tra soluzioni migliorative al progetto e varianti

Marco Calaresu
12 Gennaio 2017

Le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante la relativa previsione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato dichiara infondato il motivo con il quale l'appellante lamenta la mancata esclusione dell'impresa aggiudicataria, della gara per la realizzazione di alcune opere di sistemazione fluviale e di mitigazione del rischio idrogeologico, alla luce delle plurime violazioni della lex specialis di gara in ordine alle varianti migliorative contenute nell'offerta tecnica. L'appellante, in particolare, lamenta che alcune proposte non potevano essere favorevolmente valutate come migliorie, trattandosi, più correttamente, di inammissibili modifiche di carattere sostanziale rispetto al progetto iniziale. Il Collegio, nel rigettare la prospettazione dell'appellante, precisa che in base a un condiviso orientamento occorre tenere ben distinte le nozioni di mera miglioria rispetto al progetto posto a base di gara e vera e propria variante (che risultava tendenzialmente vietata nell'ambito della procedura di gara oggetto del contenzioso in questione). Sul punto, ricorda il Consiglio di Stato, è stato condivisibilmente stabilito che in sede di gara per l'aggiudicazione di un contratto pubblico, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione: ne deriva che possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

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