La natura discrezionale dell’interdittiva antimafia limita il sindacato del G.A. al profilo della sua illogicità
12 Aprile 2017
Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato ha affrontato la questione relativa alla natura giuridica dell'interdittiva prefettizia antimafia e ai limiti del sindacato del giudice amministrativo. A tale fine il collegio ha rilevato come l'interdittiva prefettizia antimafia prevista dagli artt. 91 e ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, costituisca una misura a carattere preventivo volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la PA. In questa logica, l'interdittiva rappresenta un'espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, e non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose, (e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa), ma ben può essere sorretta anche da fattori sintomatici ed indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata. Per il collegio, pertanto, attesa tale peculiare natura dell'interdittiva, il cui fondamento di razionalità deve essere ravvisato nella salvaguardia anticipata dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione, non rappresenta un requisito di ordine generale ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis), ma costituisce espressione di ampia discrezionalità assoggetta al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità, in relazione alla rilevanza dei fatti accertati, e la sua presenza, pertanto, proprio perché finalizzata a negare l'accesso alle commesse pubbliche alle imprese sospettabili di connessione con la criminalità organizzata, rende inutile la partecipazione dell'impresa destinataria, fino a che ne permangano gli effetti. |