Impugnabilità degli atti preparatori delle gare nella direttiva ricorsi del 1989

Redazione Scientifica
09 Settembre 2016

L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio...

L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori non ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, a condizione che:

- la normativa nazionale non impedisca il ricorso immediato avverso gli atti preparatori che hanno effetti giuridici sfavorevoli per le imprese;

- sia possibile dedurre un motivo di illegittimità di atti preparatori che non hanno effetti giuridici sfavorevoli per le imprese, come la decisione di ammettere un candidato alla procedura di gara, a sostegno di un'azione proposta avverso la decisione finale di aggiudicazione adottata sulla base di tali atti preparatori.

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