In consultazione le indicazioni dell’ANAC sull’affidamento dei servizi legali

Luigi Seccia
12 Aprile 2017

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'ANAC la prima stesura di un atto di regolazione che l'Autorità intende adottare, all'esito di una prima fase di consultazione pubblica, per fornire alle stazioni appaltanti le indicazioni sulle procedure da espletare per l'affidamento dei cosiddetti servizi di legali.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'ANAC la prima stesura di un atto di regolazione che l'Autorità intende adottare, all'esito di una prima fase di consultazione pubblica, per fornire alle stazioni appaltanti le indicazioni sulle procedure da espletare per l'affidamento dei cosiddetti servizi di legali.

Prima ancora di fornire tali indicazioni, il documento di che trattasi opera tuttavia una ricostruzione generale del regime dei servizi legali nell'ambito del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sviluppando ulteriormente le considerazioni già rese in precedenti interventi (v. Delibera ANAC n. 1158 del 9 novembre 2016).

Ad avviso dell'Autorità la novità principale apportata in materia dal d.lgs. n. 50 del 2016 consiste nel definitivo superamento della distinzione tradizionale tra il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale – precedentemente qualificato come “contratto d'opera intellettuale” ex art. 2222 c.c. (e stipulato all'esito di una scelta fiduciaria assoggettata esclusivamente ai principi generali dell'azione amministrativa) – e l'affidamento dell'attività di assistenza giuridica – che in precedenza veniva qualificato come un appalto (di servizi) vero e proprio (perché tale da richiedere una specifica organizzazione da parte dell'affidatario) ed era assoggettato al regime tracciato dagli artt. 20 e 27, d.lgs. n. 163 del 2006. Secondo l'Autorità, difatti, la scelta del legislatore nazionale di recepire pedissequamente le norme sovranazionali in tema di servizi legali comporta la necessità di riferirsi alla nozione eurounitaria di appalto (come noto, molto più ampia di quella tracciata dal codice civile italiano) e di applicare la disciplina pubblicistica in materia di scelta del contraente indipendentemente dalla qualificazione civilistica del singolo contratto di affidamento. L'unica distinzione che assume rilievo nel novellato impianto normativo è quella, oggettiva, basata sulla tipologia dell'attività oggetto di affidamento. Il d.lgs. n. 50 del 2016 opera difatti una distinzione tra:

- i servizi legali specificamente elencati all'art. 17, comma 1, lett. d), che sono considerati “esclusi” dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50 del 2016 ed il cui affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 4 del Codice;

- i servizi legali diversi da quelli “esclusi”, menzionati all'Allegato IX al d.lgs. n. 50 del 2016 e pertanto assoggettati al regime alleggerito tracciato dagli artt. 149 e ss. del Codice.

Dopo aver effettuato tale ricostruzione, l'Autorità offre alcune indicazioni di dettaglio per individuare quali siano le tipologie di servizi legali riconducibili all'elencazione di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice e precisa le modalità con cui le stazioni appaltanti potranno disporre l'affidamento dei servizi legali.

Siffatte modalità, per la cui puntuale disamina si rinvia al testo dell'atto predisposto dall'Autorità, consistono in buona sostanza:

- per i servizi legali ex art. 17, comma 1, lett. d), nella valutazione comparativa dei preventivi presentati da operatori economici possibilmente selezionati tramite appositi elenchi (ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie)

- per i servizi legali di cui all'Allegato IX, nell'indizione delle procedure ordinarie stabilite dal d.lgs. n. 50 del 2016 (secondo il regime alleggerito definito dagli artt. 140 e ss. e sulla base delle soglie di rilevanza comunitaria specifiche previste per i “cosiddetti servizi sociali” dall'art. 35, commi 1 e 2).

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