È sproporzionato e anticoncorrenziale chiedere l’iscrizione all’Albo dei concessionari per l’affidamento di attività di (mero) supporto alla riscossione delle entrate

Benedetta Barmann
12 Maggio 2016

È illegittima per evidente sproporzione – e immediatamente impugnabile – la clausola del bando di gara per l'affidamento dei servizi di (mero) supporto alle attività di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie degli Enti locali che prevede, ai fini dell'abilitazione del fornitore, l'iscrizione all'Albo dei concessionari, limitando la stessa eccessivamente la concorrenza in favore degli operatori iscritti all'Albo di cui all'art. 53 d.lgs. n. 446 del 1997.

La sentenza ripercorre preliminarmente la giurisprudenza, europea e nazionale, in materia di impugnazione di clausole c.d. immediatamente escludenti di bandi di gara. Nello specifico, si ricorda che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato un'offerta a causa della presenza di specifiche clausole nella lex specialis di gara che asserisce discriminatorie, essa avrebbe il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche clausole prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico interessato (così CGUE, 12 febbraio 2004 in C-230/02). Nello stesso senso si pone l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la quale riconosce la possibilità e l'onere dell'immediata impugnazione del bando di una gara pubblica nei casi di contestazione di clausole che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato o impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo le rimanenti clausole ritenute lesive essere impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale e identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2016, n. 921).

Nel merito, il Tar rileva che, nella materia dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, l'art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997 dispone che gli enti locali possano deliberare di «affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate» e che l'affidamento deve avvenire in favore di determinati soggetti, tra cui quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del medesimo decreto legislativo. La ratio dell'iscrizione risiede nella posizione del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale si trova a maneggiare denaro pubblico, ciò che esige maggiori garanzie di affidabilità.

Tale esigenza, tuttavia, non può emergere nel caso di specie, che riguarda un contratto di appalto di attività meramente prodromiche e strumentali all'esercizio del servizio di accertamento e riscossione dei tributi. In tali casi non viene in rilievo «il maneggio di denaro pubblico»; pertanto la previsione, nella lex specialis, dell'obbligatoria iscrizione all'Albo per l'affidamento delle predette attività di mero supporto è viziata per evidente sproporzione, nonché per violazione del principio pro concorrenziale.

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