Inammissibile l’impugnazione di un bando per profili relativi al precedente rapporto con la PA

Benedetta Barmann
12 Maggio 2016

È inammissibile, per carenza dell'interesse ad agire, l'azione che, sebbene abbia ad oggetto l'impugnazione di un atto amministrativo (bando di gara), non contiene specifiche censure contro il suo contenuto, ma costituisce il pretesto per introdurre dinanzi al giudice questioni interpretative afferenti un pregresso rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione. Da ciò discende, altresì, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, atteso che si verte in materia di diritti soggettivi nascenti da contratto di concessione.

La fattispecie La ricorrente, attualmente concessionaria, in forza di un contratto stipulato nel dicembre 2009, del SISTRI – sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – impugnava il bando con cui la Consip s.p.a. ha indetto una procedura ristretta per l'affidamento in concessione del predetto sistema, nella parte in cui prevede la presa in carico del sistema informatico da essa realizzato senza subordinarlo alla previa corresponsione di un importo pari al valore dell'infrastruttura non ancora recuperato.

La decisione Nel vagliare l'ammissibilità dell'azione, il Collegio osserva che la ricorrente sposta sulla procedura di gara questioni interpretative che riguardano il contratto stipulato a suo tempo con il Ministero resistente relativamente all'assetto economico del rapporto e al successivo trasferimento della titolarità dell'infrastruttura informatica alla relativa scadenza. Sottolinea il Tar che la lesione lamentata dalla ricorrente si rivela, in realtà, non ancora attuale né concreta, dal momento che il Ministero resistente, a fronte di una contestazione (formalizzata in un contenzioso già pendente dinanzi al GO) sulla titolarità dell'infrastruttura di che trattasi, non potrà disporre a suo piacimento dell'attuale sistema SISTRI in assenza di un intervento chiarificatore da parte degli organi a ciò preposti. Da ciò l'inammissibilità del ricorso.

Come è noto, difatti, le condizioni per l'ammissibilità dell'azione, ricavabili dall'art. 100 c.p.c., sono due: la legittimazione ad agire, intesa quale titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, e l'interesse a ricorrere (o ad agire), inteso come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio mediante il processo amministrativo. In particolare, l'interesse a ricorrere presuppone la sussistenza di una lesione, effettiva e concreta, che il provvedimento, di cui si richiede la caducazione, arreca alla sfera patrimoniale del ricorrente. Nel caso di specie, non può dirsi che il bando di gara della Consip arrechi un pregiudizio attuale alla società ricorrente, dal momento che lo stesso prevede due scenari: il primo coincide con la presa in carica dell'attuale sistema informatico sviluppato e gestito dalla società ricorrente mentre il secondo prevede la mancata presa in carico dell'attuale sistema e la conseguente realizzazione di un nuovo sistema informatico da parte del nuovo gestore; la scelta tra le due opzioni sarà effettuata solo quando si avrà l'intervento chiarificatore del GO in merito alla titolarità dell'infrastruttura in questione.

Da quanto finora esposto deriva, quale ulteriore conseguenza, il difetto di giurisdizione del Tar adito, posto che il petitum sostanziale della controversia verte su diritti soggettivi nascenti dal contratto di concessione e attinenti ad aspetti puramente patrimoniali del rapporto convenzionale, che esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a. Ricorda, in proposito, il Tar che le controversie in tema di concessioni di servizi, aventi ad oggetto il pagamento di corrispettivi vari per l'espletamento di attività svolte in adempimento del contratto di affidamento del servizio stesso, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario senza che rilevi, al fine di escludere la giurisdizione, la necessità di procedere all'interpretazione di clausole contrattuali relative a detto corrispettivo, ogniqualvolta la delibazione sulla portata applicativa delle stesse non richieda un accertamento in via principale, ma soltanto incidentale, circa il contenuto e la disciplina del rapporto di concessione (Cass. civ., sez. un., 8 ottobre 2008, n. 24785).

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