Interesse al ricorso

Redazione Scientifica
12 Maggio 2017

Nella materia degli appalti pubblici l'interesse a base dell'impugnazione va rapportato ai possibili esiti satisfattori...

Nella materia degli appalti pubblici l'interesse a base dell'impugnazione va rapportato ai possibili esiti satisfattori (ripristinatorio, restitutorio o risarcitorio, oltre la rinnovazione della gara), che l'ordinamento processuale amministrativo oggi – coerentemente al principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale – appronta con lo speciale “rito appalti” di cui agli artt. 119 e ss. c.p.a. a chi si assume illegittimamente leso nella sua aspettativa ad essere, mediante l'aggiudicazione, parte effettiva del contratto d'appalto. In questa prospettiva, l'annullamento giudiziale non costituisce più un bene in sé, ma un tramite per produrre immediatamente un'utilità effettiva e non meramente virtuale, esso cioè, ai fini della valutazione di concretezza e attualità dell'interesse a ricorrere, l'annullamento deve risultare prodromico ad utilità ulteriori. Le quali utilità consistono appunto nella rinnovazione del procedimento quanto a protagonisti, per modo di restituire al ricorrente l'opportunità di ottenere il bene della vita conteso; oppure nel subentro nella posizione contrattuale da cui è stato indebitamente pretermesso (ovvero all'esclusione o alla soccombenza di chi gli è stato preferito) per attribuirgli la stessa opportunità o senz'altro il bene; o ancora nel ristoro monetario stimato equivalente alle opportunità concretamente perdute (chances) e a quanto egli dimostri aver speso per partecipare alla selezione (c.d. interesse negativo).

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