Procedimento di valutazione della fattibilità della proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, d.lgs. n. 50 del 2016

Redazione Scientifica
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12 Maggio 2017

L'art. 183, d.lgs. n. 50 del 2016 non richiede più...

L'art. 183, d.lgs. n. 50 del 2016 non richiede più, con espressione se non generica, quantomeno astratta, una valutazione in termini di pubblico interesse della proposta di partenariato, ma qualifica in modo più specifico l'attività di cui è investita l'Amministrazione, richiedendosi un accertamento non tanto o non solo limitato alla rilevanza pubblicistica dell'iniziativa, che certamente pure deve sussistere, ma, penetrando sin da subito il dettaglio tecnico ed economico in cui è declinato il progetto, al fine di rilevarne la sua piena appetibilità per il mercato settoriale e, in definitiva, la sua realizzabilità, non solo in astratto, ma in concreto. La valutazione sulla fattibilità della proposta, riservata alla competente Amministrazione, costituisce dunque il primo indefettibile grado dell'attività di progettazione, così come, peraltro, previsto espressamente dall'art. 23 del Codice degli appalti pubblici, che – nel delineare i livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi – precisa che il primo stadio della programmazione di tutte le opere pubbliche è costituito dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Confronto dialettico tra l'Amministrazione e il proponente nel procedimento di valutazione della fattibilità della proposta di project financing.

Nella procedura di finanza di progetto, è vero che l'Amministrazione “può” e non “deve” invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione, tuttavia occorre considerare che l'espressione adoperata dal legislatore non comporta che l'Amministrazione sia dotata di una discrezionalità nell'ambito del confronto dialettico con il proponente tale da trasmodare in arbitrarietà; tanto più ove, come nel caso di specie, la proposta, pure analizzata per un lunghissimo periodo di tempo senza che si sia giunti ad una delineazione definitiva dei requisiti della stessa, avrebbe potuto essere modificata, ove espressamente richiesto, al fine del superamento delle criticità rilevate solo all'esito di un procedimento in cui il proponente non è stato affatto coinvolto.