Determinazione della base d’asta
11 Maggio 2017
L'art. 89 del d. lgs. n. 163 del 2006 impone alle stazioni appaltanti, nel fissare la base d'asta, di acquisire attendibili elementi di conoscenza, anche nella indisponibilità di prezziarî, in modo da determinare la base d'asta in una misura che, seppure non deve essere corrispondente necessariamente al prezzo di mercato, tuttavia non può essere arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza. E' illegittimo il bando di gara in cui la base d'asta sia stata determinata senza il supporto di qualsivoglia elemento istruttorio, in quanto l'art. 89 del d. lgs. n. 163 del 2006 richiede comunque l'acquisizione di ogni elemento conoscitivo utile, non essendo sufficiente all'uopo il solo ricorso ai prezzi attualmente praticati in base alla fornitura oggetto di gara. |