Illegittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice che non siano espressione dei giudizi individuali resi dai singoli commissari

Redazione Scientifica
11 Maggio 2017

Sono illegittime le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice che non sono espressione dei giudizi individuali...

Sono illegittime le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice che non sono espressione dei giudizi individuali resi dai singoli commissari essendo frutto piuttosto di una valutazione collegialmente espressa esternata nell'attribuzione di punteggi numerici pressoché sempre tutti identici e nell'elaborazione di un'unica motivazione.

Il fatto che tutti i commissari abbiano assegnato, in riferimento ad ognuno dei molteplici criteri di valutazione applicati alle singole offerte, identico punteggio numerico e che sussista una evidente uniformità dei punteggi numerici assegnati, depone nel senso che il risultato dei giudizi provenga ex tabulis dalla Commissione, nel suo insieme, e non dai singoli commissari, non essendo possibile spiegare diversamente, in modo razionale, la pressoché totale coincidenza dei singoli punteggi espressi dai tre commissari in ordine ad ognuna delle offerte e per ciascuno dei parametri valutativi.

Ciò comporta la violazione dell'art. 84 d. lgs. n. 163 del 2006 e, più, in particolare delle regole e dei principî che presiedono al corretto e trasparente modus operandi della Commissione che, pur operando come organo collegiale, è composta da membri che devono sempre garantire autonomia di giudizio nell'espressione delle proprie valutazioni tecniche, autonomia fortemente compromessa dall'assegnazione dello stesso punteggio, in riferimento a ciascun criterio di valutazione, per ogni singola offerta.

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