Sugli indizi gravi, precisi e concordanti, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’unicità del centro decisionale

Redazione Scientifica
11 Maggio 2017

La formula degli “indizi gravi, precisi e concordanti” ha da tempo costituito il frutto di un'elaborazione giurisprudenziale impiegata...

La formula degli “indizi gravi, precisi e concordanti” ha da tempo costituito il frutto di un'elaborazione giurisprudenziale impiegata, nel silenzio del legislatore (dapprima sullo stesso fenomeno del “collegamento sostanziale”, e più di recente su quale fosse la soglia indiziaria per ritenere integrato il condizionamento reciproco fra le offerte), per fornire alle stazioni appaltanti un parametro obiettivo e tendenzialmente certo sulla cui base esercitare la valutazione discrezionale in ordine alle situazioni di fatto di collegamento fra imprese concorrenti che si presentavano nella pratica.

Tale formula è stata però recepita solo parzialmente dalla novella n. 135 del 2009, laddove si è preferito, nell'indicare l'oggetto del giudizio discrezionale della stazione appaltante in ordine al fenomeno in discorso (art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006), parlare più genericamente di “univoci elementi”, con la precisazione che questi devono attenere a una realtà oggettivamente verificabile, e cioè a una accertata “relazione di fatto” tra imprese partecipanti a una medesima gara, ed essere idonei a denunciare la verosimile provenienza delle relative offerte da un unico centro decisionale.

La comunanza dell'organo di vertice fra due imprese partecipanti alla procedura selettiva per cui è causa costituisce elemento che, per la sua consistenza e gravità, può considerarsi idoneo e sufficiente, anche di per sé solo, a denunciare l'esistenza di una relazione di fatto tra i concorrenti interessati tale da far ritenere che le rispettive offerte potessero provenire da un unico centro decisionale (con potenziale violazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio fra i concorrenti).

Lo stesso dicasi in ordine alla sussistenza, anche all'epoca della gara, di stretti rapporti di collaborazione (avendo, ad esempio, partecipato in r.t.i. ad altre gare d'appalto).

Per pacifica e consolidata giurisprudenza, ai fini della sussistenza della situazione di collegamento sostanziale fra imprese rilevante ai fini della loro esclusione dalla gara, la valutazione da compiere sull'unicità del centro decisionale postula che sia provata l'astratta idoneità della situazione a determinare un concordamento delle offerte, e non anche necessariamente che l'alterazione del confronto concorrenziale vi sia stata effettivamente e in concreto (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2017, n. 496; Id., Sez. III, 23 dicembre 2014, n. 6379; Id., Sez. V, 18 luglio 2012, n. 4189).

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