La carenza di elementi essenziali nelle dichiarazioni costituisce un'irregolarità insanabile
11 Maggio 2017
In ordine agli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006 e con particolare riferimento alle procedure indette prima dell'entrata in vigore del d. l. n. 90/2014, la carenza di elementi essenziali nelle dichiarazioni comporta l'esclusione dalla gara, non potendosi considerare la suddetta carenza come una irregolarità sanabile; è quindi ininfluente la avvenuta produzione, in un momento successivo, di documentazione attestante il possesso effettivo dei requisiti, posto che, opinando diversamente, qualsiasi carenza delle dichiarazioni ex art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006 potrebbe essere surrogata in giudizio, in contrasto con il principio della “par condicio” dei concorrenti. |