Redazione Scientifica
11 Maggio 2017

La stazione appaltante, a mezzo di chiarimenti, non può modificare o integrare la disciplina di gara...

La stazione appaltante, a mezzo di chiarimenti, non può modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della lex specialis del concorso; i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa da quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost. (cfr., tra le altre, Cons. St., III, n. 74 del 2016, n. 1993 del 2015; V, n. 4441 del 2015; VI, n. 6154 del 2014).

la nullità, rilevabile d'ufficio, serve ad impedire che una clausola nulla precluda la partecipazione o condizioni le offerte, ma una volta che si lamenta che abbia impedito la partecipazione e sviato la concorrenza, la sua inefficacia giuridica non fa venir meno l'efficacia fattuale che ha avuto e non può considerarsi come se non ci fosse stata, e quindi del tutto irrilevante; vale a dire, la stazione appaltante ed i concorrenti o mancati concorrenti non ne possono rivendicare l'applicazione, tuttavia, quanto meno, può essere presa dalla stazione appaltante a presupposto per l'autotutela (cfr. Cons. St., III, n. 5128 del 2015).

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