Illegittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione di gara che non siano espressione dei giudizi individuali resi dai singoli commissari

12 Maggio 2017

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in base all'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, più, in particolare delle regole e dei principi che presiedono al corretto e trasparente modus operandi della Commissione di gara, sono illegittime le valutazioni che non siano espressione dei giudizi individuali resi dai singoli commissari, ma di una valutazione collegialmente espressa esternata nell'attribuzione di punteggi numerici pressoché sempre tutti identici e nell'elaborazione di un'unica motivazione.

Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del giudice di primo grado (TAR Abruzzo, Pescara, 29 gennaio 2016, n. 27), ha dichiarato che è illegittima la valutazione dei punteggi effettuata dalla Commissione di gara, in riferimento ai diversi (nella specie, 26) criteri di valutazione delle offerte, con giudizi, espressi dai singoli commissari, in modo pressoché uniforme (nella specie ogni commissario aveva attribuito, per ben 94 volte, un punteggi identico a quello espresso degli altri due commissari della gara per ognuno dei 19 criteri qualitativi applicati alle cinque offerte in gara).

Nel giudizio di primo grado, il TAR aveva già ravvisato la predetta illegittimità dopo aver esaminato un prospetto, allegato alla documentazione di gara, in cui i giudizi sinteticamente riferiti alle offerte, non risalivano ai singoli commissari, ma alla Commissione nel suo insieme. La sentenza di primo grado aveva quindi evidenziato che l'espressione del giudizio non proveniva, come stabilisce l'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, nella specie, anche il disciplinare di gara, da ogni singolo commissario, ma uno actu dalla commissione giudicatrice.

Il Consiglio di Stato ha condiviso la soluzione del TAR e sottolineato l'attenta analisi degli atti e delle operazioni di gara compiuta dal Collegio in primo grado il quale “ha correttamente valutato la scheda di valutazione”, rilevando “il carattere identico, per non dire pedissequo, dei punteggi numerici espressi dai singoli commissari, tutti uguali, e l'unicità del giudizio sintetico, espressioni, entrambe, di una valutazione “blindata” e non autonoma dei singoli commissari, che si sono appiattiti su una stessa valutazione, risultante non dalla convergenza – pur possibile e non di rado realizzabile nella prassi delle Commissioni di gara – di valutazioni autonomamente prese, ma dalla sterile ripetizione, per ciascuno di essi, di un giudizio “prestampato” e collegialmente già preso”.

Dai suddetti elementi emerge - sottolinea il Consiglio di Stato - la violazione dell'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, più, in particolare delle regole e dei principî che presiedono al corretto e trasparente modus operandi della Commissione che, pur operando come organo collegiale, è composta da membri che devono sempre garantire autonomia di giudizio nell'espressione delle proprie valutazioni tecniche, autonomia, nella specie, fortemente compromessa dall'assegnazione da parte dei commissari dello stesso punteggio, in riferimento a ciascun criterio di valutazione, per ogni singola offerta.

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