CGUE: è impugnabile la decisione di ammettere un concorrente alla gara qualora contrasti con il diritto UE

06 Aprile 2017

Nella sentenza resa all'esito del giudizio C-319/15 (Marina del Mediterraneo e a.), la Corte di Giustizia ha stabilito che..

Nella sentenza resa nella Causa 319/15 (Marina del Mediterraneo e a.), la Corte di Giustizia ha stabilito che:

1)

L'articolo 1, paragrafo 1,

e

l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665/CEE

del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale,

ostano a una normativa nazionale in forza della quale la decisione di ammettere un offerente alla procedura di aggiudicazione

, decisione che si asserisce violi il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o la normativa nazionale che lo traspone,

non figura tra gli atti preparatori di un'autorità aggiudicatrice che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale autonomo

.

2) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66,

hanno effetto diretto

.

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