L’offerta conforme alla domanda di un servizio da rendere “secondo necessità”
09 Giugno 2017
Atteso il divieto di ridurre la verifica di anomalia dell'offerta alla caccia all'errore, essa deve mirare all'accertamento complessivo e sostanziale della proposta contrattuale resa in conformità della natura del servizio richiesto dalla lex specialis di gara: ciò implica la correttezza dell'offerta corrispondente alla domanda di un servizio da rendere, per alcune prestazioni oggetto di contestazione, “secondo necessità”, nell'ambito delle quali l'imprenditore avrebbe dovuto garantire il risultato senza dover rendere conto del numero di addetti e della loro professionalità, salvo poi a rendere dette specificazioni, secondo una previsione sufficientemente attendibile, in sede di giustificazioni allegate per la verifica di anomalia. |