I tardivi motivi aggiunti dell’AGCM
11 Luglio 2016
Il parere di cui all'art. 21-bis della l. n. 287 del 1990 dev'essere formulato solo allorquando l'Autorità intenda instaurare un giudizio a mezzo del ricorso introduttivo, mentre non deve essere nuovamente reso ogniqualvolta la stessa Autorità, dopo avere già presentato un ricorso nel rispetto della procedura de qua, decida di proporre motivi aggiunti avverso successivi atti dell'amministrazione che, in linea di continuità con quello originariamente gravato, evidenzino «analoghi profili di lesività rispetto all'interesse tutelato dall'AGCM» (dichiara pertanto la tardività dei motivi aggiunti medesimi e, di conseguenza, l'improcedibilità del ricorso introduttivo).
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