Sussiste la giurisdizione del g.o. in caso di risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento

Nicola Posteraro
12 Luglio 2016

Rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'affidamento cagionata dall'annullamento (legittimo) di un provvedimento amministrativo illegittimo, ma favorevole.

La sentenza afferma che rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'affidamento cagionata dall'annullamento (legittimo) di un provvedimento amministrativo illegittimo, ma favorevole.

Nel caso di specie, parte ricorrente chiedeva il risarcimento del danno cagionato dal comportamento tenuto dall'Amministrazione, la quale, dapprima, le aveva affidato l'esecuzione dell'appalto, stipulando il relativo contratto e, successivamente, aveva revocato detto affidamento per dare esecuzione a una pronuncia del Consiglio di Stato.

Il Collegio, precisando che, non essendo accettabile la c.d. teoria della prospettazione, si deve applicare il tradizionale criterio della causa petendi, richiama l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione e fatto proprio anche dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, a mente del quale «la controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo conseguito un provvedimento amministrativo favorevole, successivamente annullato dal Giudice amministrativo su ricorso di un altro soggetto ovvero dalla stessa Amministrazione in autotutela, perché illegittimo, deduca la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, non essendo chiesto in giudizio l'accertamento della illegittimità del provvedimento (che, semmai, la parte aveva interesse a contrastare nel giudizio amministrativo promosso dal controinteressato) e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l'esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della legittimità dell'atto e, dunque, tale giudizio s'incentra sulla violazione del dovere del neminem laedere, che prescinde dalla natura pubblica o privata dell'agente e della sua attività. L'attrazione (ovvero concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al g.a. può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio» (Nello stesso senso, sul punto, cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 19 marzo 2015; TAR Lazio, Latina, Sez. I,. 27 novembre 2015, n. 787; Cass. Civ., Sez. un., 4 settembre 2015, n. 17586; Cass. Civ., sez. un., 23 marzo 2011, n. 6594; v., però, contra TAR Milano, Sez. II, 17 maggio 2013 n. 1307).

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