Commissione di gara, composizione del seggio e contestazione delle valutazioni delle offerte tecniche

Redazione Scientifica
12 Luglio 2017

Le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara...

Le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte.

Nelle gare pubbliche la legittima composizione della Commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto; è sufficiente, quindi, che anche solo la maggioranza dei membri della Commissione siano in possesso di una professionalità del tutto adeguata in relazione alle caratteristiche dell'appalto per cui è causa per rendere legittima la composizione del seggio.

Il rispetto del requisito di professionalità e omogeneità di cui all'art. 84 ccp del 2006 può dirsi soddisfatto anche nel caso di membri della Commissione che non posseggano specifiche esperienze in settori progettuali in tutto e per tutto identici a quello posto a fondamento della gara, posto che diversamente una soluzione interpretativa più rigorosa (esatta concidenza) finirebbe per rendere praticamente impossibile – e comunque estremamente difficoltoso – per gli Enti la valida formazione di Commissioni giudicatrici, in assenza di effettive ragioni giustificatrici.

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