Sulla rilevanza e sulla portata dell’art. 186-bis, comma 6, l. fall., ai fini delle procedure di aggiudicazione

Redazione Scientifica
12 Luglio 2017

La norma, nella sua inequivoca formulazione letterale, non consente che l'impresa che rivesta la qualità di capogruppo...

L'art. 186-bis, comma 6, l. fall. recita: “Fermo quanto previsto nel comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettare ad una procedura concorsuale. […]”.

La norma, nella sua inequivoca formulazione letterale, non consente che l'impresa che rivesta la qualità di capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo possa concorrere nella gare d'appalto e, quindi, per logica conseguenza, possa, se aggiudicataria, procedere alla conclusione del contratto con l'Amministrazione. Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'ammissione al concordato sopravvenga dopo l'aggiudicazione, l'Amministrazione, in sede di verifica sui requisiti dell'aggiudicatario, non può non tenere conto della preclusione verificatasi per effetto dell'ammissione al concordato.

Né si può ritenere che la questione relativa alla preclusione derivante dal citato comma 6 dell'art. 186-bis, l.fall., sia di competenza esclusiva del giudice della procedura concorsuale (e, quindi, preclusa alla valutazione della stazione appaltante e, indirettamente, a quella del giudice amministrativo).

La norma in questione, infatti, circoscrive l'operatività della deroga (di cui allo stesso art. 186-bis l. fall.) alla regola generale (che si ricava dallo stesso articolo 38, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 163 del 2006) secondo cui i soggetti in stato di concordato preventivo non possono stipulare contratti con la pubblica amministrazione: tale regola non si applica nel caso di cui all'art. 186-bis l.fall., ma torna ad operare nell'ipotesi del comma 6 (dell'art. 186-bis), ovvero quando ad essere ammesso al concordato preventivo sia, come nel caso di specie, l'impresa capogruppo di un raggruppamento temporaneo.

Viene, dunque, in rilievo un requisito soggettivo di ordine generale, la cui sussistenza fino al momento della conclusione del contratto rientra nei poteri di verifica spettanti all'Amministrazione, e, indirettamente, in sede di sindacato giurisdizionale, del giudice amministrativo.

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