Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 192 del Codice dei contratti

12 Settembre 2016

Pubblicato il comunicato del Presidente dell'Autorità avente ad oggetto alcuni chiarimenti circa la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di effettuare affidamenti diretti alle proprie società in house nelle more dell'adozione dell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.

Pubblicato il comunicato del Presidente dell'Autorità avente ad oggetto alcuni chiarimenti circa la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di effettuare affidamenti diretti alle proprie società in house nelle more dell'adozione dell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016. In particolare, nel documento in questione si precisa come, al fine di adempiere compiutamente all'obbligo posto in capo all'Autorità di istituire presso di sé un elenco dei soggetti ammessi a procedere a tali affidamenti, nonché di individuare con proprio atto le modalità ed i criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione, risulti necessario preliminarmente un'analisi dell'incidenza delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sulla disciplina dei requisiti identificativi dell'istituto dell'in house providing.

Ebbene, nelle more dell'adozione degli atti in questione, l'Autorità chiarisce come possa ritenersi consentito alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori procedere, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione all'elenco, all'affidamento diretto alle proprie società in house, sotto la propria responsabilità e sempre che ricorrano i presupposti legittimanti di cui all'art. 12 della direttiva 24/2014/UE poi recepiti dall'art. 5 d.lgs. n. 50 del 2016, nel rispetto ad ogni modo delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192. Viene ulteriormente precisato che, tenuto conto altresì della natura non costitutiva ma meramente dichiarativa dell'iscrizione all'elenco, alla luce di quanto in tal senso affermato nel parere del Consiglio di Stato, 1 aprile 2016, n. 855, la pregiudizialità dell'inoltro della domanda rispetto alla possibilità di effettuare affidamenti in house, viene meno sino all'istituzione da parte dell'Autorità dell'elenco nonché dell'adozione dell'atto con cui verranno definiti i criteri e le modalità di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione di cui all'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.

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