Sul computo dei due servizi di punta ai fini del requisito di ammissione alle gare di progettazione
12 Settembre 2017
Confermando un consolidato orientamento in tema di requisiti dei progettisti, la sentenza afferma che l'art. 263, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 207 del 2010, relativo ai c.d. “servizi di punta”, deve essere interpretato nel senso che la somma dei due servizi di punta debba rappresentare lo 0,40 volte il requisito richiesto e non che ciascuno dei due servizi debba rappresentare tale aliquota. |