Sulla natura degli standard internazionali e delle Linee guida nazionali richiamate dalla lex specialis

Redazione Scientifica
12 Settembre 2017

Nel caso in cui nel capitolato ricorrano riferimenti a standard internazionali...

Nel caso in cui nel capitolato ricorrano riferimenti a standard internazionali, questi costituiscono «specifiche tecniche» ai sensi dell'all. VIII, n. 1, dell'allora vigente d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., vale a dire norme tecniche “facoltative” che definiscono in linea generale le caratteristiche generali e di massima del servizio e gli elementi fondamentali per assicurare il miglior risultato possibile e descrivono le corrette modalità di esecuzione delle prestazioni, così come specificate nel disciplinare tecnico-prestazionale.

Invece nel caso in cui la lex specialis faccia richiamo a “Linee Guida” nazionali e regionali, cioè a prescrizioni tecniche poste a tutela della salute e dell'integrità delle persone in generale (ed a maggior ragione nel caso in cui queste siano dirette a salvaguardare l'integrità ed il benessere del personale ospedalizzato) si è in presenza di norme tecniche di natura immediatamente ed inderogabilmente precettiva: la loro mancata applicazione o violazione non solo integra, in sede civile, un grave inadempimento dell'appaltatore ma, in caso di inconvenienti per i pazienti e i sanitari costituisce, in sede penale, un possibile fattore di contestazione di un illecito commissivo o anche solo omissivo.

In altre parole, mentre la funzione degli standard internazionali è, al più, quella di integrare le modalità esecutive per le parti non coperte da specificazioni tecniche obbligatorie, al contrario le Linee Guida nazionali e regionali delimitano concretamente, sul piano negoziale e funzionale, gli elementi fondamentali della prestazione richiesta.

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