AGCM: parere sulla disciplina Consip relativa alla dichiarazione degli illeciti antitrust definitivamente accertati

12 Settembre 2017

L'AGCM ha reso il proprio parere, richiesto dal MEF ai sensi dell'art. 22, l. n. 287 del 1990, sulla bozza della disciplina formulata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti antitrust definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara, allegata al bando avente ad oggetto la conclusione di una Convenzione per la fornitura del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni (fonte: bollettino AGCM n. 34/207).

L'Agcm ha reso il proprio parere richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 22, l. n. 287 del 1990, sulle bozze della disciplina predisposta da Consip per la gara finalizzata alla «conclusione, in relazione a ciascun lotto, di una Convenzione per la fornitura del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni- Tredicesima edizione (ID 1924)» e, in particolare, sul relativo allegato denominato Disciplina relativa ad illecito antitrust definitivamente accertato.

Esaminata la suddetta disciplina, l'Autorità ne ha sottolineato la coerenza rispetto a «quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 - come precisata dalle Linee Guida dell'ANAC n. 6/2016 emanate in attuazione del comma 13 del medesimo articolo - oltre che idonea ad assicurare un adeguato effetto di deterrenza nella commissione di illeciti antitrust nell'ambito di gare pubbliche».

Nel dettaglio, la clausola formulata nella suddetta bozza del bando Consip stabilisce che: «Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.» ea tal fine precisa che: «...- tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.), rientrano gli illeciti antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c). Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione».

L'AGCM ha evidenziato che la suddetta clausola risulta «in linea con la ratio della normativa comunitaria, che qualifica l'illecito antitrust come un'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali, tale da consentire l'esclusione dalla procedura di gara dei soggetti coinvolti. La clausola di esclusione, inoltre, appare idonea ad incidere specificamente sulla procedura di gara in essere così da scoraggiare il ricorso a pratiche collusive nell'ambito di gare pubbliche».

Anche la disciplina relativa alle misure di self cleaning - ad avviso dell'AGCM - «risulta coerente con quanto indicato nell'art. 80, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 e nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC» Sul punto, l'Autorità ha inoltre precisato che «ai fini dell'operatività dell'istituto del self cleaning, potrebbero risultare rilevanti condotte particolarmente virtuose volontariamente assunte dagli operatori economici sanzionati dall'Autorità anche nel corso del procedimento sanzionatorio, o successivamente alla conclusione dello stesso, per superare le criticità anticoncorrenziali che hanno dato luogo agli illeciti accertati».

In forza delle suddette considerazioni l'AGCM ha concluso che la nuova disciplina sull'illecito antitrust elaborata da Consip, «facendo riferimento agli illeciti antitrust definitivamente accertati e ponendosi a presidio, con finalità di deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell'ambito delle procedure di gara pubbliche», appare coerente con il quadro normativo nazionale e comunitario, oltre che con le Linee Guida n. 6 dell'ANAC attualmente in vigore. La stessa Autorità ha tuttavia ricordato che il 12 giugno 2017, l'ANAC ha posto a consultazione pubblica l'aggiornamento delle suddette Linee Guida, reso necessario dalle modifiche apportate dal decreto “correttivo”, cosicché si è riservata «di svolgere ogni ulteriore valutazione che si renderà necessaria in considerazione delle nuove Linee Guida che verranno adottate».


(Si pubblica il testo del parere, fonte: bollettino AGCM n. 34/2017)

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