Clausola di equivalenza

Redazione Scientifica
12 Ottobre 2016

Non è illegittima per contrasto con la c.d. clausola di equivalenza la lex specialis...

Non è illegittima per contrasto con la c.d. clausola di equivalenza la lex specialis con cui la stazione appaltante non ponga a gara la fornitura di particolari beni aventi determinate caratteristiche prestazionali (nel caso di specie barriere per la sicurezza nella circolazione stradale) ma contempli la produzione di specifici beni progettati dalla stessa stazione appaltante e non presenti sul mercato, in quanto motivatamente ritenuti gli unici idonei a soddisfare i bisogni e le esigenze del committente.

Il comma 3, lett. a), dell'art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006, in caso di definizione dell'oggetto dell'appalto mediante “specifiche tecniche”, impone alla stazione appaltante di inserire nel bando la clausola “o equivalente”.

nel caso in cui, viceversa, nella normativa di gara manchi il riferimento alle specifiche tecniche del bene essendo unicamente indicate le misure geometriche dell'unico predeterminato bene da realizzare, la clausola di equivalenza può non essere inserita.

Nulla vieta alla stazione appaltante in sede di definizione della normativa di gara per la fornitura di barriere stradali di predisporre un progetto proprio relativo ad un oggetto sì presente sul mercato ma avente caratteristiche uniche e diverso da tutti quelli presenti sul mercato, che il committente desidera venga solo realizzato dall'affidatario del servizio sulla base delle misure geometriche preindividuate nella lex specialis.

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