Spettano al Giudice tributario le controversie inerenti il contributo unificato

12 Dicembre 2016

Il Giudice amministrativo è carente di giurisdizione sulle controversie inerenti il contributo unificato, in favore del Giudice tributario.

Nell'ambito del giudizio, il TAR Trento aveva rimesso all'esame della Corte di Giustizia alcuni quesiti relativo alla compatibilità con il diritto eurounitario della normativa italiana in tema di contributo unificato e, con l'ordinanza 7 aprile 2016 in C-495/14, la Corte aveva affermato che «L'articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prescrive il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all'atto della proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi».

La sentenza merita di essere segnalata perché conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la competenza a determinare la debenza e la quantificazione del contributo unificato spetta alla Segreteria generale del Tribunale, che deve valutare – anche alla luce del dictum della Corte di Giustizia – la sussistenza del presupposto impositivo, mentre le contestazioni che la parte ricorrente intenda opporre all'operato dell'organo amministrativo, preposto alla determinazione di tale contributo, rivestono natura tributaria e, quindi, esulano dalla cognizione del Giudice amministrativo, per rientrare in quella del Giudice tributario (in termini anche TRGA Trento, 6 aprile 2016, n. 181; Id. 15 marzo 2016, n. 148).

Sulla base di questo orientamento, il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, senza scrutinare neanche l'istanza di sopravvenuta carenza di interesse della parte che, nelle more, aveva versato il contributo unificato.

In termini, si veda anche TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 15 novembre 2016, n. 11361, secondo cui «il contributo unificato ha natura tributaria e, pertanto, la controversia relativa alla spettanza e alla misura dello stesso rientra nella giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/92 (Cass. SS.UU. n. 9840/2011) davanti al quale la causa dovrà, in relazione alla predetta domanda, essere riassunta nel termine e con le modalità prescritte dall'art. 11 d. lgs. n. 104/2010».

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