Mancato possesso dei requisiti di partecipazione: procedure a carico delle Stazioni appaltanti

Redazione Scientifica
13 Gennaio 2017

I primi due commi dell'art. 48, d.lgs. n. 163 del 2006 laddove prevedono che i concorrenti...

I primi due commi dell'art. 48, d.lg. n. 163 del 2006 laddove prevedono che i concorrenti sorteggiati nonché i primi due classificati comprovino il possesso dei requisiti di partecipazione, disciplinano solo la modalità ordinaria prefigurata dal legislatore per addivenire all'accertamento del possesso dei richiesti requisiti, ma non escludono che il riscontro degli stessi possa avvenire con qualunque altro mezzo idoneo allo scopo.

Una volta acclarato, in qualunque modo, che un concorrente non possiede i requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis, la stazione appaltante è tenuta a disporne l'esclusione dalla gara, procedendo, inoltre, ad incamerare la cauzione provvisoria e a segnalare il fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

L'incameramento della cauzione discende automaticamente dall'art. 75, comma 6, d.lg. n. 163/2006, a mente del quale la suddetta “garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario”, essendo indubbio che il concorrente che partecipi alla gara in carenza dei prescritti requisiti, indipendentemente dalla circostanza che tale carenza sia ascrivibile ad una sua colpa, pregiudichi la possibilità di sottoscrivere il contratto per un fatto proprio (Cons. St., Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8; Cons. St., Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 5280).

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