Le regole sulla qualificazione in misura maggioritaria del progettista capogruppo non si applicano ai raggruppamenti temporanei di professionisti indicati

Redazione Scientifica
30 Gennaio 2017

Negli appalti integrati di lavori di cui all'art. 53 d.lgs. n. 163 del 2006 i progettisti indicati non assumono la qualità di concorrenti...

Negli appalti integrati di lavori di cui all'art. 53 d.lgs. n. 163 del 2006 i progettisti indicati non assumono la qualità di concorrenti, prima, e di contraenti, in caso di aggiudicazione, con la stazione appaltante, non intessendo rapporti diretti con l'Amministrazione ma rimanendo collaboratori esterni dell'impresa aggiudicatrice, il che comporta che non possano loro applicarsi rigidamente tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente per i raggruppamenti temporanei che partecipino alle gare in veste di concorrenti e che prevedono determinate forme limitative della libertà organizzativa in quanto intendono soddisfare specifici interessi della stazione appaltante connessi all'assunzione da parte del raggruppamento aggiudicatario della veste di contraente con l'Amministrazione. Ne consegue che le regole sulla qualificazione in misura maggioritaria del progettista capogruppo, ai sensi dell'art. 261, comma 7, d.P.R. n. 207 del 2010 risultano direttamente applicabili soltanto ai veri e propri raggruppamenti temporanei di progettisti che partecipano alle gare in veste di concorrenti e non possono essere estese in modo cogente alle ipotesi in cui l'impresa che concorre per l'appalto integrato di lavori si avvalga, per la progettazione, di uno staff di progettisti riuniti indicati in sede di offerta, ai quali non può imporsi il rispetto di determinate forme organizzative.

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